“Per la tutela della salute della donna”

“Per la tutela della salute della donna”

Questo quesito è quello che più investe la salute della donna. La donna che, per mettere al mondo un figlio, è costretta a ricorrere alla fecondazione assistita è chiamata ad affrontare un percorso impegnativo, sul piano fisico e psicologico. Attualmente, la legge 40 lo complica ulteriormente.

Prima di tutto, non consente il congelamento degli embrioni e obbliga la fecondazione si un numero massimo di tre ovuli alla volta. Questo obbliga la donna, in caso di insuccesso del trattamento, a sottoporsi a più cicli di cura, con possibili danni per la sua salute.

Inoltre, non permette alle coppie portatrici di malattie genetiche e infettive la cosiddetta "analisi preimpianto", cioè un esame dell´embrione prima del suo trasferimento nell´utero della donna. Si espone così la donna a un doppio trauma: la possibilità di impiantare un embrione malato e la conseguente probabilità di dover ricorrere a un aborto terapeutico.

Infine, la legge impedisce alla donna di cambiare idea, poiché impone il trasferimento dell´ovulo fecondato anche in assenza di un suo rinnovato consenso.

COSA PREVEDE LA LEGGE
La legge impone che siano prodotti solo 3 embrioni e che i partner esprimano un consenso informato scritto al loro impianto contemporaneo. In altre parole si obbliga la coppia ad accettare il trattamento anche a rischio di conseguenze drammatiche; ad esempio alcune donne potrebbero partorire figli gravemente ammalati, altre essere costrette a più tentativi di fecondazione con pesanti cicli di stimolazioni ormonali, altre ancora avere parti pluri gemellari.
 
COSA DICONO I SUOI SOSTENITORI
Le argomentazioni dei sostenitori, anche in questo caso, ruotano attorno ai presunti diritti del concepito per i quali si è disposti a sacrificare il diritto di ogni cittadino di accedere alle tecnologie riproduttive e il diritto alla salute delle donne.
 
PERCHE’ VOTARE SI
Per garantire la salute delle donne e la loro libertà di scelta. Per aumentare le probabilità di successo della riproduzione assistita e diminuire i disagi personali e i costi.

Il quesito:
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”;
Articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.”;

Articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.”;
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: “gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della”;

Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,”;

Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “fino al momento della fecondazione dell’ovulo”;

Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “, di cui al comma 2 del presente articolo”;

Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”;
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”, nonché alle parole: “fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile”