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Nessun obbligo di etichetta OGM


ROMA - Nessun obbligo di etichetta per cibi e bevande che contengano organismi geneticamente modificati in misura non superiore all1%. Fa così il suo ingresso operativo in Italia il regolamento comun

ROMA - Nessun obbligo di etichetta per cibi e bevande che contengano organismi geneticamente modificati in misura non superiore all'1%. Fa così il suo ingresso operativo in Italia il regolamento comunitario sugli Organismi geneticamente modificati (n. 49/2000), che viene recepito dalla Cassazione prima ancora che lo faccia il Parlamento con un'apposita legge. Anche i produttori di alimenti per l'infanzia sono esentati dall'indicare la presenza di Ogm - entro la soglia dell'1% - sulle confezioni di latte e pappine. Spiega la Suprema Corte che la Comunità europea ha preso atto «dell'impossibilità di escludere una contaminazione accidentale di prodotti alimentari mediante Dna o proteine derivati da modificazioni genetiche».

Per effetto di questa decisione la terza sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio al tribunale di Milano l'ordinanza con la quale era stato eseguito il sequestro probatorio di 24.000 confezioni di latte di soia e oltre 20.000 confezioni di farina di soia prodotte dalla Milupa spa. Il sequestro era stato disposto - lo scorso 10 febbraio - in seguito ad una segnalazione della Asl di Terni, secondo cui «un campione di proseguimento liquido a base di proteine isolate di soia (alimento per la prima infanzia), prodotto dalla Milupa con sede in Lainate, conteneva Organismi geneticamente modificati non indicati nell'etichetta».
Per il tribunale di Milano era così stata violata la legge n. 283 del 1962 che proibisce l'utilizzo, in alimenti e bevande, di sostanze alimentari «comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale». Per il Pm si configurava anche il reato di frode in commercio (art. 515 C.p.) e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 C.p.). Adesso toccherà al Tribunale del riesame di Milano dimostrare la «volontarietà della contaminazione», unica circostanza per la quale si potrebbe procedere penalmente contro la ditta produttrice del latte di soia sequestrato.

Fonte: Il Nazionale (23/10/2003)
Pubblicato in Ecologia e Ambiente
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