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Le contraddizioni della Legge 40 sulla PMA

Come spero tutti voi sapete il 12-13 Giugno di vota per i 4 referendum abrogrativi parziali della Legge 40 sulla Procreazione Medicalmente Assistita. Con la presente vorrei cercare di motivare voi tutti all'IMPORTANZA di questo voto che (ma solo apparentemente) può sembrare marginale e su una materia che interessa poche persone. Vorrei dunque tentare di far comprendere a tutti l'importanza dell'ANDARE A VOTARE perchè una materia come questa richiede una presa di posizione precisa, a favore o contro che sia. Io qui esporrò le mie personali considerazioni a favore di 4 SI' contro una legge che ritengo iniqua, medioevale, contraddittoria, violenta e lesiva nei confronti della dignità delle donne e questo lo dico, se mi permettete, da essere umano pensante che qualcosa ne capisce di scienza, a prescindere da contrapposizioni di tipo ideologico e a prescindere dal colore politico della maggioranza che tale legge ha espresso. Inoltre ritengo che l'informazione referendaria sia stata oggettivamente carente sui mezzi di informazione di massa e tesa in ogni modo a non sensibilizzare la popolazione, così facendo prevalere il disinteresse e l'astensionismo.
Cercherò ora in modo sufficientemente breve, ma incisivo di enucleare i 4 questiti referendari e l'importanza (a mio avviso) di un SI' per ognuno di essi (mi sono letto esattamente i quesiti referendari per cui ciò che qui trovate NON è un riassunto esplicativo delle "possibili conseguenze" dell'abrogazione, come spesso invece viene fatto):

1) DIVIETO ALLA RICERCA SULLE CELLULE STAMINALI EMBRIONALI

L'attuale legge, unica nel panorama mondiale, vieta qualsiasi ricerca scientifica sulle cellule staminali di origine embrionale, perfino relativamente agli embrioni soprannumerari crioconservati già esistenti nei vari centri fino ad oggi operanti nel settore. Le cellule staminali rappresentano uno strumento di studio fondamentale e speranza di cura per gravi malattie come Alzheimer, Parkinson, le sclerosi, diabete, cardiopatie, tumori, ... Le cellule staminali sono cellule in uno stadio di sviluppo parzialmente o totalmente indifferenziato che hanno ancora la capacità di differenziarsi in virtualmente tutte le linee cellulari a seconda dell'ambiente in cui vengono impiantate o delle condizioni chimiche del terreno di coltura. Le grandi speranze che si ripongono in tale strumento terapeutico consistono nella loro intrinseca capacità di essere impiegate per riparare tessuti danneggiati o comunque non funzionanti. Se è vero che certe tipologie di cellule staminali possono essere separate anche da tessuti di individui adulti (sia pur con difficoltà tecnicamente non banali e sempre in piccole quantità), allo stato attuale delle cose più promettenti appaiono le cellule staminali di origine embrionale che tra l'altro non presentano ancora marcatori di istocompatibilità per cui sono esenti da problemi di rigetto. Un SI' significa consentire che nuove possibilità di cura vengano sviluppate sul TERRITORIO ITALIANO. Un NO non bloccherebbe la ricerca in tale settore: semplicemente imporrebbe un blocco alla ricerca ITALIANA in tal senso o un ricorso, da parte dei laboratori italiani, a cellule staminali prodotte all'estero (e dunque un maggiore esborso economico da parte delle già caranti dotazioni finanziarie dei nostri laboratori), di cui la presente legge NON VIETA l'importazione e di qui una delle CONTRADDIZIONI della Legge 40.
I CONTRADDIZIONE
Votiamo SI' se vogliamo che esista una ricerca ITALIANA sulle cellule staminali che possa contribuire ad arginare il già languente terreno della ricerca scientifica in Italia e la sua conseguente inesorabile perdita di competitività oggi sotto gli occhi di tutti. Ricordiamoci che gli embrioni soprannumerari (cioè che non verranno impiantati nella donna) GIA' esistono (e vedremo nei successivi quesiti che è NECESSARIO che vengano prodotti) dunque meglio usarli per la ricerca scientifica che distruggerli (o -che è la stessa cosa- crioconservarli per sempre SENZA UNO SCOPO come prevede un regolamento attuativo della Legge 40). Un SI' a questo quesito non significa autorizzare la clonazione umana finalizzata alla creazione di un individuo clone come cercano di paventare i sostenitori del NO o del NON VOTO in quanto tale pratica è già vietata da convenzioni internazionali e da norme specifiche dell'Ordine dei Medici. Del resto le tecniche di riproduzione assistita esistono già da una ventina d'anni e nessuno mai ha fatto uso scellerato di materiale biologico umano pur in assenza di specifiche normative.

2) LIMITAZIONE A 3 DEL NUMERO DI EMBRIONI PRODOTTI, DIVIETO DI CRIOCONSERVAZIONE, OBBLIGO DI IMPIANTO DI TUTTI GLI EMBRIONI PRODOTTI ANCHE IN ASSENZA DI RINNOVATO CONSENSO DA PARTE DELLA DONNA (DIVIETO DI "RIPENSAMENTO"), DIVIETO DI DIAGNOSTICA PREIMPIANTO

L'attuale legge prevede che vengano prodotti fino ad un massimo di 3 embrioni e che vengano SEMPRE E COMUNQUE impiantati tutti nell'utero materno con gravi rischi di gravidanze plurigemellari (che hanno bassissime probabilità di esito positivo in caso trigemellare specie in donne mature) e riduzioni del successo del trattamento. Infatti la fecondazione artificiale prevede dapprima una fase di stimolazione ovarica che determina la maturazione di un certo numero di follicoli (numero fortemente dipendente da donna a donna). Gli ovuli prodotti sono dunque prelevati e la legge pone un limite a 3 sui fecondabili e tali ovuli fecondati devono in ogni caso essere tutti trasferiti nell'utero materno. Se la procedura fallisce l'intero ciclo a partire dalla stimolazione ovarica deve essere ripetuto con ovvie ripercussioni fisiche e psicologiche sulla donna. Più razionale sarebbe invece fecondare un numero superiore di ovuli, selezionare gli embrioni sani e impiantare 1 o 2 embrioni, crioconservando gli altri. In caso di fallimento della metodica sarebbe sufficiente "scongelare" un embrione già prodotto e tentare l'impianto del medesimo così semplificando la procedura, impedendo gravidanze plurigemellari e evitando la necessità di una nuova stimolazione ormonale. Inolte, cosa ancora più grave, è vietata l'analisi preimpianto anche in concreto caso di presenza di una grave malattia genetica di cui uno dei coniugi è portatore. Nello spirito della legge dunque meglio far nascere qualcuno che non potrà sopravvivere a lungo o che sarà vittima di malattie fortemente invalidanti che mettere in conto una piccola possibilità di aborto spontaneo a conseguenza dell'esame sull'embrione (che consiste nell'analisi genetica da una o poche cellule prelevate nelle primissime fasi dello sviluppo embrionale). Questo mi sembra francamente inumano. La legge non vieta però l'aborto, disciplinato dalla 194 che PER ORA non è ancora stata messa in discussione. Si è dunque all'ASSURDO che in caso di gravidanza gemellare a rischio data dall'impiato di 3 embrioni o in caso di malattia genetica riscontrata da amniocentesi o esame dei villi coriali (procedure comunque a rischio per il nascituro, ma NON vietate - altra contraddizione), la donna può abortire addirittura fino al 5-6° mese con tutte le conseguenze fisiche e psicologiche che un atto del genere provoca. Però non si possono analizzare gli embrioni prima dell'impianto... La legge proibisce inoltre il cosiddetto "ripensamento" cioè il rifiuto a farsi impiantare embrioni ormai prodotti. Ciò oltre ad essere ai limiti della liceità costituzionale (equivale ad un trattamento sanitario obbligatorio ad una persona in possesso delle proprie facoltà mentali) porta all'assurdo che DAL GIORNO DOPO L'IMPIANTO la 194 diventa applicabile per cui scatta il diritto ad abortire...
II CONTRADDIZIONE
--> Credo che non servano ulteriori parole per sottolineare questa SECONDA enorme contraddizione insita nella legge.
Questo è quello che ritengo il quesito più importante. Il non pronunciamento per il SI' significa togliere alle donne il diritto di decidere sul proprio corpo e -per coerenza- anche sostenere l'abolizione della 194.

3) EQUIPARAZIONE DEI DIRITTI DELL'EMBRIONE CON QUELLI DELLE PERSONE GIA' NATE

In questa legge il tentativo del legislatore è quello di introdurre un principio assai pericoloso volto ad equiparare i diritti dell'embrione con quelli della persona già nata, principio sicuramente di stampo religioso e NON caratterizzato da un AMPIO CONSENSO come invece si conviene ad una qualsiasi norma emanata in uno stato laico occidentale moderno. Inoltre tale principio fa capolino per la prima volta nel nostro corpus legislativo e -se non abrogato da questo referendum- si pone in netto contrasto con la legge 194 e con il primo articolo del Codice Civile ["La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784)"]. Di qui 2 importanti contraddizioni:
III CONTRADDIZIONE
1) Se tale norma resta in vigore tanto la legge sull'aborto quanto il codice civile devono essere messi in discussione perchè in contrasto con questa norma. Ricordo infatti che un'aborto al di fuori del contesto previsto dalla 194 da scattare il reato di "procurato aborto" e NON omicidio perchè per la Legge fino alla nascita il feto (persino se completamente formato) NON è oggetto di diritto. Se passa il succitato principio di equiparazione automaticamente la 194 salta e l'aborto diventa "omocidio"... Credo che questo come minimo richieda qualche riflessione a riguardo...
2) L'impianto della 40 -con il divieto di ripensamento- tente addirittura a far prevalere il diritto di un mucchio di cellule indifferenziate (che diventa SOGGETTO) a quelle di un individuo umano adulto e consapevole (la donna) che paradossalmente diventa OGGETTO. Per coloro che per ragioni religiose considerino l'embrione già una persona, vorrei ricordare il fatto che lo Stato Italiano è uno Stato LAICO privo di religione di stato (dal 1984) e che, per questo, deve rispettare le opinioni morali di tutti i suoi soggetti senza voler imporre loro UNA morale specifica. Scopo delle leggi è quello di regolamentare la convivenza civile NON di affermare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e le leggi derivano da un lavoro di dialettica democratiche tra differenti visioni del mondo che si confrontano e trovano un compromesso senza che UNA visione voglia imporsi sulle altre. Tale principio di equiparazione non può considerarsi unanimemente condiviso per cui non può essere imposto all'intera popolazione, a prescindere dalla maggioranza parlamentare di cui gode, tanto più che gli effetti si traducono in imposizioni coercitive sul corpo di una persona (la donna) la quale può legittimamente non condividere tale impostazione ideologica e su nessun altro soggetto senziente e oggetto di diritto. L'alternativa è quella di sancire questo come principio costituzionale, ma a quel punto saremmo in uno stato etico clericale.

4) DIVIETO DELLA FECONDAZIONE ETEROLOGA

Su tale divieto sinceramente mi sembra fin troppo facile spiegare quanto la sua ragione sia eminentemente religiosa non essendovi alcuna motivazione logica o etica che possa sostenere tale divieto. Non pronunciarsi per l'abrogazione di questo divieto significa ritornare all'epoca del reato di adulterio e vietare l'adozione. Infatti non vi è ALCUNA differenza tra una fecondazione eterologa e l'adozione di un bambino relativamente alle ragioni che adducono i sostenitori del NO/NON VOTO. Essi sostengono l'importanza per un figlio di conoscere l'identità dei loro genitori biologici. Questo secondo me è GRAVISSIMO perchè significa considerare gli adottati figli di serie B perchè non biologicamente figli della coppia. Significa attribuire maggiore importanza alla paternità biologica rispetto alla paternità EFFETTIVA (cioè chi HA ALLEVATO i figli). Chiariamo una volta che tutte che i genitori sono coloro che hanno allevato, sostenuto, supportato, seguito giorno per giorno i figli dalla nascita (o comunque da tenera età) fino all'età adulta NON coloro che li hanno materialmente concepiti. Il concepimento è un atto meccanico che può avvenire in circostanze anche non legate all'amore. Ciò che conta è chi fa crescere i figli !
IV CONTRADDIZIONE
Dunque se l'adozione è consentita, se l'adulterio è consentito non si capisce PER QUALE RAGIONE la fecondazione eterologa dovrebbe essere vietata. E' una contraddizione IMMANE. Tra l'altro in caso di fecondazione eterologa almeno metà del patrimonio genetico è effettivamente della coppia dunque anche biologicamente è parzialmente figlio della coppia (tanto quanto un figlio da relazione extraconiugale, che invece la legge non può vietare), contrariamente ad un adottato (ferma restando l'assenza di senso del requisito di "figlio biologico"). Pertanto tutte le presunte problematiche di necessità di conoscenza dei genitori biologici (per ragioni psicologiche o mediche) paventate dai sostenitori della legge non sono affatto diverse da quelle che si pongono dall'inizio dei secoli nei casi di adozione. Dunque: perchè vietare la eterologa ?



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