“Per l’autodeterminazione e la libertà di scelta”
La norma attuale assicura al "concepito" gli stessi diritti della madre e di ogni persona nata. Per concepito si intende già l´ovulo fecondato, ancor prima che si formi l´embrione. È la prima volta al mondo che questo avviene per legge.
Stabilire che un ovulo fecondato ha gli stessi dritti di una persona nata è un´ affermazione etica e di parte, che però rischia di avere conseguenze pratiche assai rilevanti. Se questa affermazione fosse valida, ad esempio, si rischierebbe di mettere in discussione radicalmente la legge 194 sull´interruzione volontaria di gravidanza, legge che ha prodotto l´esito positivo della riduzione degli aborti in Italia.
COSA PREVEDE LA LEGGE |
La legge ha inserito tra le sue finalità, all’articolo 1, il riconoscimento dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
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COSA DICONO I SUOI SOSTENITORI |
L’articolo 1 viene sostenuto in quanto vieterebbe di trattare l’embrione come un oggetto. Paradossalmente tale impostazione porta in realtà a trattare come un oggetto la donna, quando la legge, privandola della sua possibilità di scelta, la obbliga all’impianto contestuale dei tre embrioni, anche a rischio della salute.
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PERCHE’ VOTARE SI |
Per l’autodeterminazione e la tutela della salute delle donne. Per non porre le basi a successivi interventi sulla legge sull’aborto. Per frenare l’arretramento culturale della società italiana. |
Il quesito:
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1".;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento della fecondazione dell’ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile".