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Sentenza 45126 Cassazione in tema di Consenso Informato

L'art. 32 della Costituzione italiana sancisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in sintonia con il principio fondamentale della inviolabilità della libertà personale (art. 13).

Sulla base di questo articolo si è creata, nel nostro paese, la pratica del Consenso Informato. Cioè il paziente non può essere sottoposto ad un trattamento sanitario se non è previamente informato sui benefici del trattamento e sulle possibili conseguenze negative che tale trattamento potrebbe comportare sul suo stato di salute.

Ma la buona prassi del Consenso Informato, a volte, risulta essere una mera pratica burocratica piena di parole tecniche di difficile comprensione, da far firmare al paziente solo per evitare qualsiasi ripercussione legale nei confronti della struttura sanitaria e/o del medico che ha effettuato il trattamento o che il paziente firma in tutta fretta affidandosi con piena fiducia alle cure sanitarie.


In questa generale confusione, si è reso necessario un intervento legislativo che chiarisse il problema. Intervento che è stato fatto dalla IV Sezione penale della Cassazione.
La sentenza n. 45126 afferma che
non è attribuibile al medico un generale diritto di curare, a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell’ammalato, che si troverebbe in una posizione di soggezione su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire, con il solo limite della propria coscienza”.
Il consenso informato permette non solo di scegliere il trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale”.
La mancanza del consenso del paziente o l'invalidità del consenso determinano l'arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e , quindi, la sua rilevanza penale, in quanto compiuto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo".



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